Art. 8.
(Norme relative ai consigli ed ai collegi dei revisori dei conti regionali e nazionali).

      1. I consigli ed i collegi dei revisori dei conti, regionali e nazionali, hanno personalità giuridica di diritto pubblico.
      2. Il consiglio elegge nel proprio seno, entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, un presidente, un vicepresidente, un segretario ed un tesoriere.
      3. Il collegio dei revisori dei conti, convocato dal presidente decaduto, elegge al proprio interno ed entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, un presidente.
      4. Il presidente del consiglio dei singoli collegi regionali e nazionale ed almeno un delegato per provincia devono essere periti agrari che svolgono la libera professione in modo abituale e con regolare numero di partita IVA proprio del codice di attività di perito agrario ed avere adempiuto all'iscrizione obbligatoria, in conformità al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, e successive modificazioni, e in applicazione del regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 25 marzo 1998, n. 142, presso la Fondazione Ente nazionale di previdenza e assistenza per gli impiegati dell'agricoltura - Gestione separata periti agrari di Roma.
      5. Gli eletti durano in carica cinque anni e sono sempre rieleggibili; alla eventuale

 

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sostituzione si provvede mediante cooptazione del primo dei non eletti.
      6. Il componente decaduto rimane in carica sino alla sua sostituzione.
      7. Qualora il presidente ed il vicepresidente siano assenti o impediti, le funzioni di supplente sono svolte dal membro più anziano per iscrizione all'albo e, nel caso di pari anzianità, il più anziano per età.
      8. Non possono ricoprire la stessa carica, esclusa quella di consigliere, coloro che l'hanno ricoperta consecutivamente per più di tre volte.
      9. Il membro che, senza giustificato motivo scritto, non interviene a tre riunioni consecutive dell'organo di cui è componente, decade con effetto immediato dalla carica di consigliere. Decade, altresì, anche colui che, durante l'anno, non interviene senza giustificato motivo ad almeno la metà delle riunioni e colui che non accetta la carica a lui attribuita dal consiglio.
      10. Il segretario, al termine della riunione e prima della chiusura del verbale, rileva la decadenza, l'annota nello stesso verbale, e, entro dieci giorni dall'annotazione, notifica all'interessato la decisione del consiglio.
      11. Non è consentita l'appartenenza contemporanea a più di un organismo del consiglio e del collegio dei revisori dei conti a qualsiasi livello.
      12. Le riunioni dell'organismo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti. Ogni componente ha diritto a un voto. Le decisioni sono assunte a maggioranza dei voti espressi ed in caso di parità è decisivo quello del presidente o di chi ne fa le veci.
      13. Il segretario del consiglio del collegio comunica agli interessati, entro trenta giorni, le decisioni adottate dall'organo.
      14. Le decisioni del consiglio del collegio nazionale sono comunicate agli interessati, al consiglio del collegio che ha adottato il provvedimento, al procuratore della Repubblica presso il tribunale nella cui circoscrizione ha sede il consiglio, nonché al Ministero della giustizia.
 

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